Il Decreto Legislativo n.28/2010 detta le regole per esperire la mediazione, finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali. L'attività di mediazione, svolta dal mediatore, una figura terza imparziale, assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la soluzione di una controversia, tale composizione si sostanzia nella conciliazione. Chiunque può accedere alla procedura, inoltre gli avvocati avranno l'obbligo d'informare i propri assistiti sull'esistenza di quest'istituto e nei casi in cui la mediazione sia una condizione di procedibilità come nelle controversie condominiali, nel risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, nei contratti assicurativi, bancari, finanziari ed altri, il legale dovrà altresi informare l'assistito dei benefici fiscali di cui godrebbe ricorrendo alla mediazione. Gli organismi, pubblici e privati, abilitati a svolgere quest'attività mediativa, sono iscritti nell'apposito registro e possono essere: i consigli degli ordini degli avvocati che potranno impiegare proprio personale e svolgere l'attività in appositi locali dei tribunali messi a disposizione dai relativi presidenti; i consigli di altri ordini professionali che utilizzeranno sedi proprie e organismi istituiti presso le Camere di Commercio.
L'istituzionalizzazione dell'attività mediativa s'affianca ad analoghe esperienze conciliative regolate da specifici protocolli d'intesa stipulati tra alcune aziende: Enel; Eni; Telecom; Wind ecc...e alcune associazioni di Consumatori ovvero le conciliazioni paritetiche. In queste procedure non è prevista però la figura del mediatore il soggetto terzo ed imparziale tra le parti coinvolte e comunque spesso si raggiungono risultati positivi per i consumatori.