Le pricipali compagnie di telefonia mobile stanno commerciando, da qualche anno ormai, le connessioni Internet mobili. Il servizio può essere fruito mediante idonei telefoni, che possono fungere anche da modem, oppure con la Internet Key (la famosa chiavetta, per intenderci!) ed un computer. Vediamo quest'ultima modalità di collegamento.
Le Keys: sono sostanzialmente due le società produttrici delle chiavi d'accesso all'internet mobile (a proposito che ha fatto l'internet domenica? Totti docet): Onda e Huawei. I vari modelli si differenziano anche per lo standard di trasmissione supportato: da Gsm/Gprs; Edge; Umts a Hsdpa, quest'ultimo consentirebbe di raggiungere velocità di ricezione fino a 7,2 Mbit/s.
Le Tariffe: a volume o a tempo. Le prime conteggiano l'effettiva quantità di dati scambiati, a mio parere questa tipologia sarebbe adatta per utenti che usano la rete per la posta elettronica e per consultare siti più o meno statici; mentre per chi fruisce di servizi in Streaming: filmati; web radio ecc..., in cui i bit scambiati sono tanti, è forse meglio orientarsi verso una soluzione a tempo. Confrontando le offerte a volume dei 4 operatori Italiani (Tim, Vodafone, Wind e Tre), proposte a dicembre 2009, avevamo rilevato come il costo unitario per Kbyte scambiato fosse uguale per 3 fornitori: Tim; Vodafone e Wind pari a 2 mil/KByte, mentre per H3G (Tre) il costo arrivava a 10 millesimi di euro. Le differenze tra le varie offerte era solo nella quantità di volumi commercializzati, per altro espressi in unità inconfrontabili direttamente, così l'unico parametro di scelta era la taglia e conseguentemente il prezzo. La concorrenza era/è(?) solo mascherata. Si può parlare di cartello?
La connettività: dipende dalla copertura territoriale dell'operatore scelto, per il confronto vi rimando al post di Paolo Colombo su Ikaro che ha testato i 4 operatori.
La mia disavventura: navigando tra le offerte, ho trovato quella idonea alle mie esigenze: Wind Mega 1500: è una tariffa a volume, con 8 euro al mese hai il traffico pubblicizzato. Ho acquistato la internet Key (chi?? by Totti) on-line, la confezione conteneva una sim Wind da attivare. Dopo averla attivata nel negozio autorizzato, abbiamo scoperto che è inidonea; infatti la sua capacità è di 64 KByte, mentre la connessione avviene solo con sim di almeno 128 KByte. Ho reclamato con il call-center, il cui unico scopo sembrava quello di rimbalzare il problema invece di risolverlo. Dopo aver consultato un rivenditore autorizzato ed aver ricevuto un sms di chiusura del Ticket: "il problema è stato risolto" (manco per niente!, ndr) ho acquistato una sim card Tim ed il servizio funziona. Wind rende disponibili quelle da 128 solo per gli abbonati.
La beffa: ho reclamato poi con raccomandata, chiedendo: la sim più capace; il riaccredito della promozione ed il rimborso della spesa per Tim. L'altra mattina mi ha telefonato l'operatore che mi ha detto: " non possiamo sostituire la sim, è impossibile che non funzioni, non abbiamo ricevuto nessun'altra segnalazione, disattiviamo l'offerta (si perchè si rinnova automaticamente ogni mese) e riaccreditiamo gli 8 euro". Ricevo gli sms di conferma: disattivazione e riaccredito, poi un terzo successivo: "155 - La informiamo che abbiamo provveduto a scalare dal suo credito residuo il saldo di 8 euro per il rinnovo dell'opzione Mega 1500". (ma che mi state a cojonà?, ndr). Sono tornato nel tunnel, ma adesso faccio reclamo con la Confconsumatori di Monza.
sabato 23 gennaio 2010
sabato 9 gennaio 2010
Saldi Invernali 2010 in Lombardia
La riforma del Titolo V della costituzione ha conferito potestà legislative alle Regioni in specifiche materie, tra cui quella economica. "Regione Lombardia ha operato per ottenere una effettiva semplificazione delle norme, una delegificazione ed un riordino sistematico in materia di commercio interno, reti distributive e mercati al fine di renderle più aderenti agli effettivi bisogni di governo della società lombarda, all’evoluzione del mercato e alle specificità del sistema economico-sociale lombardo.", così scrive Franco Nicoli Cristiani (Assesore regionale al Commercio, Fiere e Mercati) nella presentazione del Codice del Commercio: un utile strumento che riunisce gli atti normativi oggi vigenti in Lombardia.
Le vendite di fine stagione sono diciplinate dalla Legge Regionale 22/2000: Disciplina delle vendite staordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali. In particolare l'articolo 3 individua quali beni possano essere oggetto di saldo: prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendite si possono effettuare due volte l'anno, come recita il secondo comma, per periodi della durata massima di 60 giorni calendarizzati dalla Giunta Regionale sentite le Camere di Commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori. Quest'anno i saldi invernali sono cominciati il 2 gennaio e proseguiranno fino a marzo. L'articolo 5 affronta i temi dell'informazione e della tutela del consumatore: è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato; l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita; ecc...
Alcune consumatrici hanno monitorato il prezzo di accessori come cinture e cappelli nel periodo delle feste natalizie e ci hanno segnalato lo scorretto comportamento di qualche commerciante che ha aumentato il prezzo di quegli stessi beni per trarre maggiore profitto dal periodo dei saldi, buggerando così l'ingenuo consumatore.
Le vendite di fine stagione sono diciplinate dalla Legge Regionale 22/2000: Disciplina delle vendite staordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali. In particolare l'articolo 3 individua quali beni possano essere oggetto di saldo: prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendite si possono effettuare due volte l'anno, come recita il secondo comma, per periodi della durata massima di 60 giorni calendarizzati dalla Giunta Regionale sentite le Camere di Commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori. Quest'anno i saldi invernali sono cominciati il 2 gennaio e proseguiranno fino a marzo. L'articolo 5 affronta i temi dell'informazione e della tutela del consumatore: è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato; l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita; ecc...
Alcune consumatrici hanno monitorato il prezzo di accessori come cinture e cappelli nel periodo delle feste natalizie e ci hanno segnalato lo scorretto comportamento di qualche commerciante che ha aumentato il prezzo di quegli stessi beni per trarre maggiore profitto dal periodo dei saldi, buggerando così l'ingenuo consumatore.
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