mercoledì 18 agosto 2010

Noiose telefonate: ovvero Telemarketing

A molti di noi è capitato almeno una volta, ai più sfortunati spesso, di essere disturbati da quelle indesirate telefonate promozionali finalizzate a proporre l'acquisto di beni e/o servizi, che gli esperti chiamano Telemarketing. In molti casi la pubblicità ci raggiunge  anche su altri canali: dagli SMS agli e-mail. Le proposte più frequenti arrivano dagli operatori della telefonia, recentemente anche dai distributori energetici cresciuti con la liberalizzazione del mercato elettrico del I luglio 2007, non mancano i produttori di alimenti, anche surgelati, quelli di olio e di merce varia: dalle creme ai fanghi di bellezza, come dimenticare infine le promozioni turistiche della serie:"ha vinto un viaggio, venga a ritirare il voucher nell' albergo tale..." salvo scoprire di aver comprato una multiprorpietà.
Ebbene il Decreto Legge 135/2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito con modificazioni in legge a novembre 2009, introduce, con l'articolo 20bis, un adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), mediante l'istituzione del registro di opposizione, in cui si potrà iscrivere la propria numerazione, ed evitere così le inopportune telefonate.

In particolare vengono modificati alcuni articoli di due Decreti Legislativi: il Codice della Privacy (D.Lgs.196/2003) e quello del Consumo (D.Lgs.206/2005). Per meglio comprendere le novità introdotte sarà opportuno qui richiamare brevemente lo status quo.
Il Codice della Privacy disciplina le modalità d'inserimento e di accesso dei dati personali negli elenchi abbonati (art.129) e prevede che l'interessato abbia il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati finalizzato all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta (art.7 c.4b). Le comunicazioni indesiderate (art.130) sono l'oggetto della modifica; infatti sono inseriti i commi 3bis, ter e quater, istituenti il registro delle opposizioni regolamentato da un apposito Decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 6 mesi dalla conversione in legge. La vigilanza sarà affidata al Garante per la protezione dei dati personali. La violazione al diritto di opposizione sarà punita in sede amministrativa con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 120.000 euro.
All'articolo 58 del Codice del Consumo, che prevede il consenso preventivo del consumatore perchè un professionista possa impiegare tecniche di comunicazione a distanza, è aggiunta la dicitura: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
La redazione del Decreto attuativo sarebbe stata a carico del Ministro dello Sviluppo economico, ma è stato travolto dalle note inchieste giudiziarie (abitava in una casa con vista sul Colosseo, ignorando chi l'avesse pagata), ed il Suo posto è attualmente occupato ad interim dal Presidente del Consiglio. Pertanto ad oggi, tale provvedimento esisterebbe solo sottoforma di bozza.

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