mercoledì 10 agosto 2011

Codice del Turismo: rilevanti modifiche al Codice del Consumo: multiproprietà e servizi turistici

Il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) attua la direttiva Europea 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, vacanze a lungo termine e dei contratti di rivendita, scambio ad essi collegati, inoltre riordina l'intero comparto turistico. Il nuovo Codice ha un forte impatto su 'n altro provvedimento legislativo: quello del Consumo: abroga infatti un intero Titolo (relativo ai servizi turistici) sostituendolo con il nuovo Titolo VI e modifica profondamente (migliorandola) la parte oggetto della Direttiva riportata nel Titolo IV del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005).
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Multiproprietà, vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio. Iniziamo dalle definizioni: il contratto di multiproprietà prevede l'acquisizione del diritto di godimento, a titolo oneroso, su uno o più alloggi  per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. La durata dell'accordo deve superare almeno l'annualità. In altri termini sono quei contratti che permettono il soggiorno in appartamento di residence, costruiti solitamente in località esotiche, per una o più settimane nello stesso periodo dell'anno, ogni anno fin'anche per trenta. Nel caso delle vacanze di lungo termine si acquista il diritto ad ottenere sconti od altri vantaggi relativamente ad un alloggio, le località ed i periodi possono variare a seconda delle offerte. Con il contratto di rivendita si conferisce l'incarico all'operatore a negoziare la multiproprietà, mentre quello di scambio permette l'inserimento in idonei circuiti che favoriscano i contatti tra i titolari di diritti. La Direttiva impone obblighi informativi rigidi da comunicare al consumatore in forma scritta, seguendo il contenuto dei formulari allegati alla norma, diversi per ogni tipologia contrattuale prevista.
Il contratto dovrà avere la forma scritta pena nullità ed il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni naturali consecutivi dalla ricezione del modulo, separato dai formulari, consegnato al consumatore dal professionista. Nelle more del recesso sarà inoltre proibito richiedere acconti sotto qualsiasi forma. In caso di controversie si potrà adire la procedura di mediazione conciliazione introdotta dal D.L.vo 28/2010 fatti salvi gli accordi paritetici.
Contratti del turismo organizzato (servizi turistici). L'articolo 32 dell'allegato 1 al Codice del Turismo dà l'inizio al Titolo VI e regola i contratti del turismo organizzato. Oggetto di questa sezione sono i pacchetti turistici, risultanti dalla combinazione di almeno due tra: trasporto; alloggio e servizi turistici (tipo escursioni organizzate, eventi ricreativi ecc...). I soggetti operanti in quest'ambito sono: l'organizzatore (colui che assembla l'offerta); l'intermediario che la commercializza e naturalmente il turista che ne gode. La stipula dei contratti d'acquisto avviene in forma scritta e copia firmata dal venditore sarà rilasciata
all'acquirente. Gli obblighi informativi del professionista riguardano gli adempimenti burocratici: passaporto; visto; profilassi sanitarie e nell'imminenza della partenza per iscritto saranno forniti: gli orari; coicidenze e recapiti di eventuali referenti presenti in loco. Gli opuscoli informativi devono riportare i contenuti previsti dall'articolo 38 tra cui: il tipo di alloggio; eventuali anticipi da corrispondere o spese extra; i pasti forniti; l'itinerario ecc...L'aumento di prezzo si applica solo se previsto nel contratto (in genere adeguamenti all'aumento dei costi carburante tasse aeroportuali), l'ammontare può raggiungere al massimo il 10% ed è vietato entro 20 giorni dalla partenza. Nel caso d'improvvise modifiche alle condizioni contrattuali, il professionista deve avvisare il turista in forma
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scritta e quest'ultimo avrà 2 giorni di tempo per accettare le variazioni o recedere dal contratto. Nel caso di mancato od inesatto adempimento delle oblligazioni, l'organizzatore e l'intermediario avranno responsabilità nel risarcimento del danno. Un'importante novità è introdotta dall'articolo 47: Danno da vacanza rovinata, per cui il turista oltre alla risoluzione contrattuale potrà richidere il rimborso per il tempo di vacanza inutilmente trascorso. Il reclamo può essere presentato subito all'organizzatore anche mediante rappresentanti in loco, oppure entro 10 giorni dalla data di rientro. Rimane attivo il fondo di garanzia nel caso di fallimento degli operatori, che garantisce il rimpatrio ed il risarcimento dei turisti gabbati.



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