La risoluzione
108/E emanata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 15 ottobre, interpretava la modifica del punto 127-bis della tabella A, parte III allegata al
DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina IVA). Tale punto della tabella veniva cambiato dall'articolo 2 c.5 del
D.L.vo 26/2007 ed introduceva l'applicazione dell'aliquota Iva al 10%, sui primi 480 metri cubi di gas metano consumato per usi civili. L'interpretazione pubblicata dall'Agenzia delle Entrate intendeva chiarire il caso dei condomini e delle cooperative di abitanti, dove spesso esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. Ebbene il limite di 480 mc, secondo l'Agenzia, sarebbe applicabile a ciascuna unità immobiliare collegata all'impianto. Perciò il valore limite di applicazione dell'Iva agevolata sarebbe aumentato: il numero degli appartamenti moltiplicato 480 mc. Gli abitanti avrebbero così avuto diritto ad un rimborso della tassa pagata, che sarebbe stato versato dal venditore dell'idrocarburo, il quale a sua volta avrebbe riscosso dall'Agenzia stessa.
L'articolo 7 c.2 lettera cc) del cosiddetto Decreto Sviluppo (
DL 70/2011), stabilisce che le diposizioni in materia di accise ed aliquota Iva, di cui all'art.2 c.5 del D.L.vo 26/2007 trovano applicazione in ogni contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari allo stesso (contratto) riconducibili.
La nuova disposizione cassa le interpretazioni amministrative e perciò le richieste di rimborso non potranno avere seguito.
Quali rimedi adotterà ora il riscossore dei tributi? I rimborsi già riconosciuti dovranno essere restituiti dagli utenti? Ricordo che la novella dovrà essere convertita in legge dal Parlamento entro il prossimo 12 luglio pena decadenza, a quel punto la risoluzione 108/e tornerebbe in vigore? Con l'aria che tira nei palazzi della politica nessuna conversione è scontata.
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