MpS. In questi giorni si é diffusa la notizia: anche nei bar ed in giro tra la gente se ne parla, che il gettito Imu ricavato dalla prima casa, un ammontare oscillante fra i 3,5 e 4 mld di euro, servirà alla banca Monte Paschi di Siena per uscire dal suo fallimento. Incuriosito, ho approfondito la vicenda (segnalo l'ottima puntata di Report del 6 maggio scorso dall'eloquente titolo:"Il Monte dei fiaschi") ed effettivamente ho scoperto che la terza banca Italiana, la prima al mondo per la sua storia (fondata nel 1472 vent'anni prima della scoperta dell'America), naviga in pessime acque. Il bilancio del 2011 si é chiuso con una perdita di 8,4 mld. Questo declino sembrerebbe aver avuto inizio (secondo molti analisti), con l'acquisizione nel 2007 di Banca Antonveneta dagli spagnoli di Santander, per una somma vicino ai 10 mld contro i 6 pagati dagli Iberici. Tra voi cari lettori, i più attenti si saranno certo ricordati dell'altra oscura faccenda legata proprio alla banca veneta ed ai sotterfugi ed illeciti a cui i furbetti del quartierino (vedi alla voce Fiorani, Gnutti, Ricucci, Fazio & Co) ricorsero (era l'estate del 2005) per entrarne in possesso, a danno degli olandesi di Abn Amro che riuscirono infine a spuntarla. Giochi di speculazione finanziaria e cattiva gestione del credito, contribuirono a precipitare la MpS nello stato in cui ora si trova. Il nuovo presidente Profumo e l'ad Viola sono chiamati a risanare le casse ormai vuote della banca, con un piano industriale fatto di dismissioni, prepensionamenti ed aiuti di Stato, attraverso i Monti bond otterranno un prestito intorno ai 4 mld: l'equivalente della cifra raccolta con l'Imu sulla prima casa.
CONSUMATORI NEWS - project
Il blog d'informazione indipendente per i consumatori.
mercoledì 26 dicembre 2012
giovedì 23 febbraio 2012
Altri titoli di debito: Palladium Securities 1
L’approfondimento raccontato in questo post, nasce
dall’avventura finanziaria di un risparmiatore, lasciatosi convincere dalle
pessime e forvianti informazioni dispensate dal proprio intermediario
finanziario, che sarà facilmente identificabile nel corso della narrazione, considerata
l’unicità del soggetto collocatore gli strumenti d’investimento. Il nostro
consumatore, possessore di una discreta somma, avrebbe avuto l’esigenza, a
seguito della scadenza delle obbligazioni fin’allora detenute, ad impiegare i
fondi in titoli riscattabili a breve termine ed a basso rischio, in vista
dell’imminente acquisto di un’abitazione, ma i cattivi consigli del bancario
gli costavano caro: riusciva a perdere circa il 30% del capitale impegnato.
Gli strumenti
finanziari. Euro TLX: la Sim che organizza e gestisce la negoziazione
secondaria di bond e titoli di stato, classifica questi strumenti, spacciati
dal collocatore come semplici obbligazioni a basso rischio, nella categoria:
Altri titoli di debito, avvertendo il potenziale acquirente che sono
caratterizzati da elevata complessità. Proviamo a semplificarla. L’emittente è
la società per azioni Palladium Securities 1, costituita in Lussemburgo secondo
il regime del Securisation Act del
2004, quello disciplinante le cartolarizzazioni, è considerata una cosiddetta
società veicolo. In particolare, la Palladium è suddivisa in comparti a cui
fanno capo i vari titoli delle serie che costituiranno l’attivo dei comparti
stessi. Il comparto 62-2011-04 emette questi titoli al portatore identificati
dall’Isin XS0631516613, quotati sulla borsa Lussemburghese, di valore nominale
1000 euro, alla scadenza (settembre 2017), li rimborserà integralmente e nel
frattempo staccherà cedole trimestrali (gli interessi), calcolate sul valore
dell’Euribor a 3mesi, con un floor
del 3,10% ed un cap del 5%.
giovedì 27 ottobre 2011
L'aumento dei prezzi per i traghetti diretti in Sardegna
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza dello scorso 11 maggio, ha deliberato l'avvio dell'istruttoria per accertare la violazione, ad opera di alcune compagnie di navigazione, dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'indagine dovrebbe rilevare eventuali accordi tra le imprese, atti a fissare prezzi di vendita dei biglietti per il trasporto marittimo passeggeri. Comportamento vietato nella UE.
L'attività investigativa iniziava a seguito di segnalazioni di Consumatori e loro Associazioni, anche tramite il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, a cui si aggiungevano poi anche quelle delle Regioni Sardegna e Liguria, indirizzate all'Autorità. In esse si lamentava un eccessivo aumento dei prezzi dei biglietti di trasporto per le tratte Livorno - Genova - Civitavecchia / Golfo Arancio - Porto Torres (Sardegna).
Le società coinvolte sono: Moby; GNV (Grandi Navi Veloci); Snav e Forship S.p.a con il marchio Sardinia Ferries. L'entità degli aumenti denunciati supererebbe il 60% con punte anche maggiori al 100% fino al 150%. Sebbene il confronto dei costi tra un anno e l'altro sia un'attività aleatoria, per la variabilità degli elementi che determinano l'ammontare del prezzo (il cosiddetto revenue management: tiene conto di orari e giorno del viaggio; disponibilità posti ecc..: come per gli aerei, il bunker surcharge considera invece gli oneri sostenuti dalla Compagnia di navigazione: quali il costo del carburante; le tasse portuali ecc...), l'Authority è riuscita a calcolare tali aumenti e la tabella qui sotto ne evidenzia le differenze.
Le compagnie hanno giustificato l'aumento con l'incremento dei costi del carburante, ma tali incrementi non si sarebbero registrati su altre rotte praticate dagli stessi operatori, come in quelle Siciliane per esempio, nota l'Autorità.
Il provvedimento (l'istruttoria) dovrà concludersi entro il 28 ottobre 2012 e solo dopo, a mio parere, potremo eventualmente avviare le azioni di risarcimento.
Le società coinvolte sono: Moby; GNV (Grandi Navi Veloci); Snav e Forship S.p.a con il marchio Sardinia Ferries. L'entità degli aumenti denunciati supererebbe il 60% con punte anche maggiori al 100% fino al 150%. Sebbene il confronto dei costi tra un anno e l'altro sia un'attività aleatoria, per la variabilità degli elementi che determinano l'ammontare del prezzo (il cosiddetto revenue management: tiene conto di orari e giorno del viaggio; disponibilità posti ecc..: come per gli aerei, il bunker surcharge considera invece gli oneri sostenuti dalla Compagnia di navigazione: quali il costo del carburante; le tasse portuali ecc...), l'Authority è riuscita a calcolare tali aumenti e la tabella qui sotto ne evidenzia le differenze.
Le compagnie hanno giustificato l'aumento con l'incremento dei costi del carburante, ma tali incrementi non si sarebbero registrati su altre rotte praticate dagli stessi operatori, come in quelle Siciliane per esempio, nota l'Autorità.
Il provvedimento (l'istruttoria) dovrà concludersi entro il 28 ottobre 2012 e solo dopo, a mio parere, potremo eventualmente avviare le azioni di risarcimento.
mercoledì 10 agosto 2011
Codice del Turismo: rilevanti modifiche al Codice del Consumo: multiproprietà e servizi turistici
Il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) attua la direttiva Europea 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, vacanze a lungo termine e dei contratti di rivendita, scambio ad essi collegati, inoltre riordina l'intero comparto turistico. Il nuovo Codice ha un forte impatto su 'n altro provvedimento legislativo: quello del Consumo: abroga infatti un intero Titolo (relativo ai servizi turistici) sostituendolo con il nuovo Titolo VI e modifica profondamente (migliorandola) la parte oggetto della Direttiva riportata nel Titolo IV del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005).
Multiproprietà, vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio. Iniziamo dalle definizioni: il contratto di multiproprietà prevede l'acquisizione del diritto di godimento, a titolo oneroso, su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. La durata dell'accordo deve superare almeno l'annualità. In altri termini sono quei contratti che permettono il soggiorno in appartamento di residence, costruiti solitamente in località esotiche, per una o più settimane nello stesso periodo dell'anno, ogni anno fin'anche per trenta. Nel caso delle vacanze di lungo termine si acquista il diritto ad ottenere sconti od altri vantaggi relativamente ad un alloggio, le località ed i periodi possono variare a seconda delle offerte. Con il contratto di rivendita si conferisce l'incarico all'operatore a negoziare la multiproprietà, mentre quello di scambio permette l'inserimento in idonei circuiti che favoriscano i contatti tra i titolari di diritti. La Direttiva impone obblighi informativi rigidi da comunicare al consumatore in forma scritta, seguendo il contenuto dei formulari allegati alla norma, diversi per ogni tipologia contrattuale prevista.
Sottomarino nella rete - Genova agosto 2010 |
Iscriviti a:
Post (Atom)