giovedì 23 febbraio 2012

Altri titoli di debito: Palladium Securities 1


L’approfondimento raccontato in questo post, nasce dall’avventura finanziaria di un risparmiatore, lasciatosi convincere dalle pessime e forvianti informazioni dispensate dal proprio intermediario finanziario, che sarà facilmente identificabile nel corso della narrazione, considerata l’unicità del soggetto collocatore gli strumenti d’investimento. Il nostro consumatore, possessore di una discreta somma, avrebbe avuto l’esigenza, a seguito della scadenza delle obbligazioni fin’allora detenute, ad impiegare i fondi in titoli riscattabili a breve termine ed a basso rischio, in vista dell’imminente acquisto di un’abitazione, ma i cattivi consigli del bancario gli costavano caro: riusciva a perdere circa il 30% del capitale impegnato.
Gli strumenti finanziari. Euro TLX: la Sim che organizza e gestisce la negoziazione secondaria di bond e titoli di stato, classifica questi strumenti, spacciati dal collocatore come semplici obbligazioni a basso rischio, nella categoria: Altri titoli di debito, avvertendo il potenziale acquirente che sono caratterizzati da elevata complessità. Proviamo a semplificarla. L’emittente è la società per azioni Palladium Securities 1, costituita in Lussemburgo secondo il regime del Securisation Act del 2004, quello disciplinante le cartolarizzazioni, è considerata una cosiddetta società veicolo. In particolare, la Palladium è suddivisa in comparti a cui fanno capo i vari titoli delle serie che costituiranno l’attivo dei comparti stessi. Il comparto 62-2011-04 emette questi titoli al portatore identificati dall’Isin XS0631516613, quotati sulla borsa Lussemburghese, di valore nominale 1000 euro, alla scadenza (settembre 2017), li rimborserà integralmente e nel frattempo staccherà cedole trimestrali (gli interessi), calcolate sul valore dell’Euribor a 3mesi, con un floor del 3,10% ed un cap del 5%.

giovedì 27 ottobre 2011

L'aumento dei prezzi per i traghetti diretti in Sardegna

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza dello scorso 11 maggio, ha deliberato l'avvio dell'istruttoria per accertare la violazione, ad opera di alcune compagnie di navigazione, dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'indagine dovrebbe rilevare eventuali accordi tra le imprese, atti a fissare prezzi di vendita dei biglietti per il trasporto marittimo passeggeri. Comportamento vietato nella UE.
L'attività investigativa iniziava a seguito di segnalazioni di Consumatori e loro Associazioni, anche tramite il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, a cui si aggiungevano poi anche quelle delle Regioni Sardegna e Liguria, indirizzate all'Autorità. In esse si lamentava un eccessivo aumento dei prezzi dei biglietti di trasporto per le tratte Livorno - Genova - Civitavecchia / Golfo Arancio - Porto Torres (Sardegna).
Le società coinvolte sono: Moby; GNV (Grandi Navi Veloci); Snav e Forship S.p.a con il marchio Sardinia Ferries. L'entità degli aumenti denunciati supererebbe il 60% con punte anche maggiori al 100% fino al 150%. Sebbene il confronto dei costi tra un anno e l'altro sia un'attività aleatoria, per la variabilità degli elementi che determinano l'ammontare del prezzo (il cosiddetto revenue management: tiene conto di orari e giorno del viaggio; disponibilità posti ecc..: come per gli aerei, il bunker surcharge considera invece gli oneri sostenuti dalla Compagnia di navigazione: quali il costo del carburante; le tasse portuali ecc...), l'Authority è riuscita a calcolare tali aumenti e la tabella qui sotto ne evidenzia le differenze.
Le compagnie hanno giustificato l'aumento con l'incremento dei costi del carburante, ma tali incrementi non si sarebbero registrati su altre rotte praticate dagli stessi operatori, come in quelle Siciliane per esempio, nota l'Autorità.
Il provvedimento (l'istruttoria) dovrà concludersi entro il 28 ottobre 2012 e solo dopo, a mio parere, potremo eventualmente avviare le azioni di risarcimento.

mercoledì 10 agosto 2011

Codice del Turismo: rilevanti modifiche al Codice del Consumo: multiproprietà e servizi turistici

Il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) attua la direttiva Europea 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, vacanze a lungo termine e dei contratti di rivendita, scambio ad essi collegati, inoltre riordina l'intero comparto turistico. Il nuovo Codice ha un forte impatto su 'n altro provvedimento legislativo: quello del Consumo: abroga infatti un intero Titolo (relativo ai servizi turistici) sostituendolo con il nuovo Titolo VI e modifica profondamente (migliorandola) la parte oggetto della Direttiva riportata nel Titolo IV del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005).
Sottomarino nella rete - Genova agosto 2010
Multiproprietà, vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio. Iniziamo dalle definizioni: il contratto di multiproprietà prevede l'acquisizione del diritto di godimento, a titolo oneroso, su uno o più alloggi  per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. La durata dell'accordo deve superare almeno l'annualità. In altri termini sono quei contratti che permettono il soggiorno in appartamento di residence, costruiti solitamente in località esotiche, per una o più settimane nello stesso periodo dell'anno, ogni anno fin'anche per trenta. Nel caso delle vacanze di lungo termine si acquista il diritto ad ottenere sconti od altri vantaggi relativamente ad un alloggio, le località ed i periodi possono variare a seconda delle offerte. Con il contratto di rivendita si conferisce l'incarico all'operatore a negoziare la multiproprietà, mentre quello di scambio permette l'inserimento in idonei circuiti che favoriscano i contatti tra i titolari di diritti. La Direttiva impone obblighi informativi rigidi da comunicare al consumatore in forma scritta, seguendo il contenuto dei formulari allegati alla norma, diversi per ogni tipologia contrattuale prevista.

sabato 18 giugno 2011

Gas per usi civili: iva al 10% tutto come prima

La risoluzione 108/E emanata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 15 ottobre, interpretava la modifica del punto 127-bis della tabella A, parte III allegata al DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina IVA). Tale punto della tabella veniva cambiato dall'articolo 2 c.5 del D.L.vo 26/2007 ed introduceva l'applicazione dell'aliquota Iva al 10%, sui primi 480 metri cubi di gas metano consumato per usi civili. L'interpretazione pubblicata dall'Agenzia delle Entrate intendeva chiarire il caso dei condomini e delle cooperative di abitanti, dove spesso esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. Ebbene il limite di 480 mc, secondo l'Agenzia, sarebbe applicabile a ciascuna unità immobiliare collegata all'impianto. Perciò il valore limite di applicazione dell'Iva agevolata sarebbe aumentato: il numero degli appartamenti moltiplicato 480 mc. Gli abitanti avrebbero così avuto diritto ad un rimborso della tassa pagata, che sarebbe stato versato dal venditore dell'idrocarburo, il quale a sua volta avrebbe riscosso dall'Agenzia stessa.
L'articolo 7 c.2 lettera cc) del cosiddetto Decreto Sviluppo (DL 70/2011), stabilisce che le diposizioni in materia di accise ed aliquota Iva, di cui all'art.2 c.5 del D.L.vo 26/2007 trovano applicazione in ogni contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari allo stesso (contratto) riconducibili.
La nuova disposizione cassa le interpretazioni amministrative e perciò le richieste di rimborso non potranno avere seguito.
Quali rimedi adotterà ora il riscossore dei tributi? I rimborsi già riconosciuti dovranno essere restituiti dagli utenti? Ricordo che la novella dovrà essere convertita in legge dal Parlamento entro il prossimo 12 luglio pena decadenza, a quel punto la risoluzione 108/e tornerebbe in vigore? Con l'aria che tira nei palazzi della politica nessuna conversione è scontata.